Pianificazione delle ferie anno 2011 ed utilizzo delle “ ex-festività “

28 febbraio 2011
By redazione

Pianificazione delle ferie anno 2011 ed utilizzo delle “ ex-festività “

Vi informiamo che la Capogruppo ha inoltrato alle Direzioni del Personale di tutte le societĂ  un documento in tema di pianificazione delle ferie ed ex-festivitĂ  2011; in merito al documento in parola riteniamo opportuno chiarire il contesto di riferimento, sia per quanto attiene la fruizione delle ferie, sia per l’utilizzo delle “ex festivitĂ ”.

Sul tema ribadiamo che l’azienda è tenuta al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla massima cautela nel procedere ad iniziative volte all’attivazione di processi destinati ad una massiccia e forzata pianificazione sia delle Ferie che delle Festività soppresse.

In conseguenza di ciò riportiamo i passaggi salienti sul tema

1. utilizzo delle “ ex-festività “

Il diritto sancito dal contratto nazionale vigente attribuisce al lavoratore la scelta se fruire o meno delle ex festivitĂ ; oppure, in alternativa, al riconoscimento economico automatico nell’anno successivo. Infatti, è stato ribadito che il Contratto Nazionale dĂ  diritto al solo lavoratore di scegliere tra la fruizione di dette giornate entro il 14/12 o la loro monetizzazione nell’anno successivo; sull’eventuale loro pianificazione, il Contratto obbliga il lavoratore ad inserire le ex festivitĂ  nel piano ferie solo se la loro fruizione venga fatta in unica soluzione o comunque nella misura di 3 o piĂą giornate consecutive. Si possono utilizzare anche a mezze giornate (non in giornate semifestive ed il termine o l’inizio dell’assenza deve coincidere con l’intervallo).

2. Pianificazione delle ferie anno 2011

Pianificazione dell’intero quantitativo delle ferie 2011; l’azienda non può obbligatoriamente pretendere l’intera pianificazione delle ferie maturate, in quanto Ccnl e Leggi (D.L. 213/04 E 66/2003) prevedono che :

“ i turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa, confermati al lavoratore e rispettati”;

“ nello stabilire i periodi di turnazione occorre ricordare che la legge prevede un periodo minimo di ferie pari a quattro settimane che va goduto, nel corso dell’anno di maturazione, per almeno due settimane consecutive “;

“ il datore di lavoro deve comunicare preventivamente il periodo feriale fissato; a tale proposito, la Cassazione, con la sentenza n. 13980 del 24 ottobre 2000, ha asserito che il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro…senza essere ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e dimentico delle legittime esigenze di questi ”;

“ l’Azienda deve permettere al lavoratore di esprimere una preferenza (non vincolante) relativamente al periodo in cui desidera essere in ferie e deve valutare eventuali esigenze personali che condizionano la fruizione delle ferie. Inoltre nel definire il periodo di riposo, non può vanificare lo scopo dell’istituto delle ferie, che e’ quello di consentire il recupero psico-fisico del lavoratore.

Le ferie perciò non possono essere frazionate in periodi troppo brevi; (C. Cost. 543/90).

Le ferie arretrate vanno fruite nei tempi previsti dalla legge e quelle non fruite NON possono essere assegnate d’ufficio, ma vanno sempre concordate con il Lavoratore.

3. Ferie arretrate maturate nel 2009;

Se le ferie maturate nell’anno 2009 non vengono fruite entro la fine del mese di giugno 2011 (18 mesi dalla fine del 2009), nel cedolino stipendio di luglio 2011 verrà effettuata la trattenuta contributiva INPS a carico del lavoratore; la stessa sarà restituita al momento della fruizione delle ferie medesime.

Chiederemo all’azienda di fornire risposte logiche e coerenti sui temi di cui sopra, onde evitare l’acuirsi nel tempo delle problematiche evidenziate e che si scarichi solo sui lavoratori il peso “ gestionale “ delle Ferie e delle Festività soppresse.

La Fabi ritiene altrettanto doveroso segnalare ai propri iscritti che il capitolo Ferie ha rappresentato una conquista importante di tutti i lavoratori; pertanto non possiamo oggi fornire alle controparti letture contrastanti che possano poi generare ricadute sul lavoratori.

L’invito è quello di far valere i propri diritti; ai lavoratori ed alle lavoratrici chiediamo di comunicare tempestivamente ai referenti sindacali Fabi eventuali problematiche e/o distonie contrattuali che dovessero verificarsi.

Milano, 28 febbraio 2011

Segreteria di Coordinamento

FABI Gruppo UniCredit

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