Trattamento di Fine Rapporto – Anticipo in Busta Paga

6 marzo 2015
By Redazione

Riservata alle/agli iscritte/i Fabi del Gruppo UniCredit

TFR in busta paga


Per effetto della Legge di Stabilità 2015, dal 1° marzo i lavoratori dipendenti potranno richiedere l’anticipo del TFR in busta paga in via sperimentale fino al 30 giugno 2018.

Chi può farlo

I dipendenti di aziende private che siano assunti presso la stessa azienda da almeno sei mesi, ad esclusione degli agricoli e del lavoro domestico. Resteranno escluse inoltre le aziende in crisi o sottoposte a procedure concorsuali.

Come

Il lavoratore dovrà presentare preventivamente la propria richiesta, ovvero una istanza di accesso al datore di lavoro, il quale dovrà essere autorizzato dall’INPS. Una volta approvata l’anticipazione del TFR in busta paga, il lavoratore non potrà più revocare la richiesta fino alla fine del periodo sperimentale, ovvero fino al 30 giugno 2018.

Aspetti fiscali

Le somme anticipate per il TFR in busta paga non seguono la tassazione separata, tipica del Trattamento di Fine Rapporto, ma contribuiscono ad innalzare il reddito del lavoratore che viene tassato con l’aliquota marginale, ovvero quella che interessa la parte più elevata del reddito.

Inoltre, quando aumenta lo stipendio si riducono gli effetti economici delle detrazioni per i figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare.

Il TFR erogato a fine rapporto di lavoro non è sottoposto all’applicazione delle addizionali comunali e regionali Irpef, l’anticipo mensile lo è.

Le somme anticipate, anche facendo parte del reddito lordo non subiranno la tassazione del 9.19% per la contribuzione INPS a carico del lavoratore e non saranno conteggiati come imponibile per determinare il cosiddetto bonus “ Renzi “ di 80 Euro in busta paga.

Milano, 6 marzo 2015

Segreteria di Coordinamento
Fabi Gruppo UniCredit

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