Conguagli e scadenza buoni pasto elettronici Edenred

19 dicembre 2020
By Voghi

Conguagli e scadenza buoni pasto elettronici Edenred


Proroga della scadenza dei primi buoni pasto elettronici Edenred (relativi ai mesi luglio/settembre 2020) in scadenza al 31 dicembre 2020:

in relazione a tale tema – per il quale lo scorso 10/12 l’azienda aveva anticipato che stavano lavorando per una proroga di qualche mese (almeno sino ad aprile 2021) – la stessa ci comunica che il fornitore si è reso disponibile ad estendere eccezionalmente la fruizione di detti buoni elettronici (non utilizzati entro la fine del 2020) sino alla fine del 2021;

Per ragioni tecniche gli stessi saranno disponibili da febbraio 2021 (e lo resteranno poi sino appunto al 31 dicembre 2021);

Quelli successivi invece mantengono la scadenza 30.04.2022.

Conguagli sulle attribuzioni dei buoni pasto rinvenienti dalle sistemazioni delle presenze/assenze:

L’azienda ci comunica che a partire dai prossimi giorni verranno effettuati i conguagli con l’obiettivo di azzerare i numerosi HR Ticket ancora aperti.

Per ciascun dipendente che abbia inviato “HR ticket” sul tema,  è stata elaborata una scheda individuale per illustrare in modo sintetico lo stato delle presenze/assenze nonché dei buoni pasto spettanti/assegnati (che può risalire sino agli ultimi 18 mesi).

A partire dalla prossima settimana i colleghi che hanno inviato detti HR ticket inizieranno a ricevere risposta, con le relative schede individuali, suddivisi per gruppi omogenei:

-        prima coloro che all’esito dell’analisi effettuata risultino “a saldo zero” (cioè per i quali non si debba assegnare ulteriori buoni pasto o recuperarne);

-        poi – di massima nel corso del mese di gennaio –  coloro che risultino “a credito” (cioè debbano riceve buoni pasto) e “a debito” (cioè debbano restituire buoni basto).

Ovviamente a fronte della risposta ricevuta e delle verifiche effettuate con la scheda individuale, ove il singolo collega dovesse riscontrare incongruenze potrà segnalarle sempre tramite HR ticket.

Le compensazioni dei buoni pasto “a credito/a debito” verranno effettuate alla prima data utile (se necessario, in particolare per i recuperi, anche nei mesi successivi alla risposta all’HR ticket in ragione della “capienza” dei buoni che si andranno ad assegnare), a tratto generale adottando modalità che non impattino negativamente sul  dipendente (ad es. le compensazioni riguardanti buoni pasto di valore facciale differente – 5,29 euro/6,00 euro – verranno realizzate senza complessivamente penalizzare il dipendente rispetto al saldo finale).

Milano, 18/12/2020

SEGRETERIE DI COORDINAMENTO GRUPPO UNICREDIT

FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISIN

Scarica il file in versione PDF Documento in formato pdf
  • Facebook
  • Twitter
  • RSS